Procedura d’asilo e protezione internazionale: aggiornata la lista dei Paesi di origine sicuri

Il nuovo decreto del MAECI. Se un Paese d’Origine è considerato “sicuro”, cambia la procedura d’asilo

Secondo il D.Lgsl. 25/2008, “uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.

Il cittadino di un Paese considerato sicuro può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale in Italia. Ci sono, però, differenze nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca “gravi motivi” per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.

Il  decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aggiornato, ampliandola, la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.

Albania;

Algeria;

Bangladesh;*

Bosnia-Erzegovina;

Camerun;*

Capo Verde;

Colombia;*

Costa d’Avorio;

Egitto;*

Gambia;

Georgia;

Ghana;

Kosovo;

Macedonia del Nord;

Marocco;

Montenegro;

Nigeria;

Perù;*

Senegal;

Serbia;

Sri Lanka;*

Tunisia.

(*Paesi non presenti nella lista precedente. L’inclusione nella lista non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. DECRETO 7 maggio 2024 Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (24A02369) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)

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