Aziende. La responsabilità dei sindaci. Webinar gratuito
Paolo Brambilla
Sindaci. Sono maturi i tempi per una riforma? Webinar gratuito l’11 gennaio 2022 ore 17.30, a cura dell’AIDC.
Intervista a Luciano Castelli, Equity Partner presso LCA Studio Legale
Sindaci. Secondo la legge i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per fatti od omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Art. 2407 Codice Civile
La responsabilità dell’organo di controllo può essere esclusiva e direttamente collegata alla violazione di obblighi e doveri inerenti la funzione di controllo, ovvero indiretta e concorrente, scontando in tal caso una condotta pregressa o concomitante degli amministratori e derivando dall’omissione, da parte dei sindaci, della vigilanza richiesta dagli obblighi della loro carica.
La condotta dei sindaci è misurata secondo il parametro della professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
La ratio della norma è comune a quella della responsabilità degli amministratori (art. 2392), infatti estende anche ai sindaci l’azione individuale di responsabilità prevista per gli amministratori dall’art. 2395.
Position paper dell’AIDC
Il webinar di presentazione del position paper predisposto da AIDC Sezione di Milano sarà tenuto l’11 gennaio 2022, ore 17.30, da Edoardo Ginevra, Scuola Universitaria Superiore di Pavia IUSS, con Alberto Monti e ASLA Associazione Studi Legali Associati.
Titolo: “La responsabilità dei sindaci. Sono maturi i tempi per una riforma?”MODALITÀ DI ISCRIZIONE evento gratuito
Direttamente on-line sul sito www.aidc.pro/milano entro e non oltre il 10 gennaio 2022 o via e-mail: [email protected]Qui il programma completo
Gestione del rischio di insolvenza
Il gruppo di lavoro ha esaminato le tecniche di gestione del rischio di insolvenza delle imprese italiane così da valutare se l’attuale sistema normativo sia efficiente.
Il Codice della crisi d’impresa, infatti, perseguendo la finalità di anticipare l’emersione della crisi di impresa, richiede sia un impegno, quantitativo e qualitativo, intenso, sia competenze tecniche adeguate.
Giudizio di responsabilità
A tutto ciò si accompagna, inevitabilmente, un ampliamento delle condotte rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità.
Nello scenario attuale, caratterizzato sostanzialmente da remunerazioni inadeguate e da rischi illimitati di responsabilità, è concreto il pericolo che i ruoli chiave per il monitoraggio e per la prevenzione della crisi e dell’insolvenza siano assunti da soggetti carenti delle necessarie qualità.
I Sindaci e i Revisori dovrebbero essere ritenuti responsabili, eventualmente in concorso con gli Amministratori, esclusivamente dei danni che sono diretta conseguenza della loro condotta individualmente considerata e sempre e solo nel limite del proprio contributo effettivo.
Sindaci. Il comma da modificare
Il gruppo di lavoro propone allora la sostituzione del secondo comma dell’art. 2407 cod. civ., con il seguente testo:
Sindaci. Altre modifiche
Analoga modifica dovrebbe essere apportata anche al primo comma dell’art. 15 D. Lgs. 39/2010.
Ne parleranno anche Mario Notari, Marco Ventoruzzo, Federico Gattinoni e Paolo Tagliabue. Altri partecipanti al gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Marco Capra, Michaela Marcarini, Fabio Resnati, Giovanni Luigi Saporito e Lydia Velliscig
Intervista a Luciano Castelli,
Equity Partner presso LCA Studio Legale – Dipartimento di contenzioso
“Lo spunto per questa riflessione congiunta è sorto a seguito dell’emanazione del Codice della crisi d’impresa.Appare allora chiaro che per l’efficace svolgimento di un ruolo così determinante si rendono necessari sia un impegno intenso, in termini qualitativi e quantitativi, sia competenze tecniche elevate.D’altro canto, l’estensione e la valorizzazione dei compiti attribuiti al collegio sindacale si accompagnano, inevitabilmente, ad un ampliamento delle condotte rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità.L’attuale sistema risarcitorio italiano, fondato sul principio della responsabilità illimitata di Sindaci e Revisori, non solo non fornisce un corretto quadro di incentivazione affinché i professionisti più qualificati siano indotti ad assumere ruoli chiave nella gestione del rischio di insolvenza delle imprese, ma non risulta neppure tutelante per i danneggiati, le cui aspettative di compensazione vengono sistematicamente deluse dall’insufficienza patrimoniale dei responsabili.
Ecco allora che una limitazione legislativa e una riconfigurazione del rischio di responsabilità di Sindaci e Revisori potrebbe indurre al contempo un ripensamento, da parte degli assicuratori, delle concrete modalità di approccio ai rischi di responsabilità dei soggetti preposti al controllo e alla revisione delle società commerciali, con l’obiettivo di superare le criticità correnti.
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