Riscatto del periodo di Laurea: le opportunità delle norme vigenti

 

Riscatto della Laurea

di Pietro Santi — Consulente Previdenziale —

E’ noto che per chi ha deciso una carriera manageriale o di alta specializzazione fin dall’inizio del percorso di studi e perfezionamento delle proprie competenze, la carriera professionale è caratterizzata da un inevitabile prolungamento del tempo di lavoro rispetto alle altre  professioni.

In molti casi, nel mio percorso da consulente sulla materia complessa della previdenza, mi sono imbattuto nell’ampia mancanza di conoscenza delle opportunità previste dalla legge che negli ultimi anni ha definito maggiori possibilità di recupero dei periodi di studio e perfezionamento, ampliando e armonizzando l’istituto normativo del “Riscatto della Laurea” – da sempre previsto nell’ordinamento previdenziale – alle modifiche intercorse con la riforma complessiva del sistema previdenziale attuato dal 2012 con la legge Fornero e le sue recenti modifiche.

Descrizione casistiche

Per prima cosa vorrei identificare in modo preciso quali sono i corsi di studio  identificati dalla norma che possono essere valorizzati e recuperati nella propria  anzianità contributiva ai fini del futuro pensionamento:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • di iscrizione fuori corso (in senso temporale; ciò vuol dire che i periodi riscattabili sono esclusivamente corrispondenti temporalmente alla durata del corso ordinario);
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.

Requisiti e previsioni normative

Il requisito principale è chiaramente quello di aver conseguito il Diploma dei Laurea.

La facoltà di riscatto è  poi esercitabile anche da persone inoccupate e che quindi non hanno ancora alcuna posizione previdenziale presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria; con una successiva domanda, infatti, l’anzianità contributiva costituita tramite il riscatto potrà essere trasferita presso la gestione previdenziale a cui la persona si iscriverà al momento dell’inizio dell’attività lavorativa.

Il riscatto può essere richiesto nella Gestione previdenziale a cui si è iscritti prima della domanda.

La contribuzione può essere versata in forma rateale (max. 10 anni) e costituendo una posizione contributiva analoga a quella obbligatoria da lavoro, può essere dedotta dal reddito personale senza alcun limite in sede di dichiarazione annuale.

L’importanza del riscatto dei periodi del corso di studi universitario deriva dal fatto che i periodi di anzianità contributiva valorizzati in questo modo si aggiungono immediatamente (successivamente al pagamento dell’onore economico previsto), anche se a posteriori, alla contribuzione già esistente e consente l’acquisizione da subito di eventuali diritti per la liquidazione della pensione – con il sistema retributivo o con quello contributivo tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Modalità di calcolo

Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo (quello applicato per le anzianità contributive antecedenti al 1996), l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dal metodo di calcolo della riserva matematica: l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni prima della domanda di riscatto.

Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).

In sostanza l’onere cresce in funzione degli importi delle ultime retribuzioni percepite, dell’età anagrafica all’atto della domanda e e della vicinanza temporale o meno al raggiungimento del requisito pensionistico acquisendo il periodo di cui si chiede il riscatto.

Posso quindi sintetizzare il concetto attraverso l’affermazione che più tardi si chiede la facoltà di riscatto e più l’onere economico cresce.

Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione sarà invece calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è determinato applicando l’aliquota percentuale prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso (per i lavoratori dipendenti – FPLD – attualmente per esempio è pari al 33%). La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La percentuale della aliquota per la contribuzione da accreditare sulla posizione del soggetto,  è definita in relazione a quelle in vigore nei  periodi oggetto di riscatto.

Ai fini del calcolo della pensione, però, l’importo versato si aggiunge al montante già esistente e sarà rivalutato annualmente  con effetto dalla data di presentazione della domanda.

A partire da Marzo 2019 la legge n°26 del 2019 ha stabilito la possibilità di un calcolo agevolato dell’onere del Riscatto a condizione che la domanda riguardi periodi che si collochino temporalmente nel sistema di calcolo contributivo (in pratica solo a partire dal 1° gennaio 1996.

In questo caso l’aliquota del 33% viene applicata non alla retribuzione dei 12 mesi precedenti la data della domanda, ma all’importo dell’imponibile minimo obbligatorio per gli artigiani e i commercianti.

Per il 2022 per ogni anno di riscatto l’onere corrisponde a 5.360,19 euro.

Una recente interpretazione da parte dell’INPS di una sentenza della Corte di Cassazione ha aperto l’accesso a questa modalità agevolata di domanda del Riscatto della Laurea anche per periodi antecedenti il 1996 a condizione che il richiedente abbia già chiesto o chieda contemporaneamente la trasformazione del calcolo della futura pensione da sistema misto (retributivo sino a tutto il 1995; contributivo dal 1996) a quello totalmente contributivo.

Tale opzione, è prevista per chi abbia almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo, ed è irrevocabile una volta effettuata; per questo motivo l’INPS è obbligato a rendere edotti i richiedenti di tutti gli effetti economici sulle prestazioni.

E’ quindi fondamentale verificare puntualmente tali effetti prima di assumere qualsiasi decisione in merito,

sapendo che la domanda di Riscatto non è univoca, ma ripetibile nel tempo. L’unica differenza è che il calcolo dell’onere deve sempre essere aggiornato al momento della domanda.

Effetti

In primo luogo va ben inquadrato che il fine principale della scelta di riscattare il periodo della Laurea deve essere prevalentemente quello di anticipare temporalmente il raggiungimento del requisito pensionistico.

La valutazione quindi non è solo economica, ma anche di opzione di vita da parte del singolo al momento della decisione.

L’applicazione del calcolo retributivo, per la sua natura matematica, ha un effetto retroattivo anche sull’importo futuro della pensione, ma tale effetto nella maggioranza dei casi, non è quasi mai in grado di recuperare totalmente l’onere finanziario per il riscatto stesso.

E questa analisi non va effettuata al momento del versamento dei contributi, ma va proiettata al futuro mettendola in relazione al beneficio sull’importo della pensione che si ottiene per l’intero periodo sino alla propensione di vita media (età media rilevata statisticamente) a partire dalla data di anticipazione della rendita.

L’applicazione invece del sistema di calcolo contributivo ha come presupposto la domanda di opzione a tale sistema prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che comporta due conseguenze diverse, ma strettamente connesse logicamente tra loro:

– La prima è che l’importo è direttamente proporzionale alla retribuzione al momento della domanda e

quindi potrebbe anche essere superiore a quello calcolato con il sistema retributivo (riserva

matematica);

– La seconda è che dalla data della domanda di riscatto in poi, per il calcolo dei contributi previdenziali futuri sarà applicato il Massimale Contributivo (per il 2022 pari a 105.014,00 €.) con il conseguente incremento della retribuzione netta perché sulla parte di retribuzione eccedente il massimale non vengono più trattenuti i contributi previdenziali e il  plafonamento della rendita futura.

In particolare l’applicazione o meno del massimale contributivo applicato può avere un effetto anche retroattivo rispetto al momento della domanda di riscatto, soprattutto se l’INPS non ha ancora riallineato tutta la posizione assicurativa.

l’Istituto ha infatti la facoltà – entro la  prescrizione  decennale – di richiedere alle Imprese il versamento della contribuzione non versata se dovuta originariamente.

Analogamente – nel caso di opzione al sistema di calcolo contributivo – la quota di contribuzione eccedente il minimo contributivo (versata correttamente quando il massimale non doveva essere applicato) per lo stesso principio deve essere ritornata all’Impresa e al titolare della posizione assicurativa.

Conclusioni

Come si vede quindi il riscatto della Laurea è una facoltà che apre diverse opportunità ed effetti in relazione alla sua collocazione temporale e alla specificità in cui si trova il titolare del diritto.

Ancor più che qualsiasi altra situazione particolare sulla propria storia previdenziale, necessita di competenze specifiche per quantificare e individuare oneri ed effetti conseguenti alle diverse opzioni, per poterli valutare compiutamente ed effettuare la decisione in modo pienamente consapevole.

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