Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia di pochi mesi fa (n. 4378/2024), facciamo chiarezza: i trasferimenti di denaro tra familiari non sono automaticamente imponibili. Vale anche per le rimesse dall’estero? E qual è oggi la cornice fiscale in Italia?
Trasferimenti di natura liberale e rimesse estere
La pronuncia pugliese (31 dicembre 2024) ha ricordato all’amministrazione che i bonifici tra parenti non possono essere tassati come “reddito” per presunzione: serve la prova che quelle somme remunerino un’attività imponibile. In quel caso, la Commissione ha dato rilievo alla documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare la natura familiare delle movimentazioni. È un principio ribadito da più commenti specialistici, che richiamano proprio la sentenza n. 4378/2024.
La domanda è se questa impostazione valga anche per le rimesse inviate dall’estero ai parenti residenti in Italia. La risposta, in linea generale, è sì. Se il trasferimento ha natura liberale (aiuto familiare, sostegno, dono) e non è il corrispettivo di un lavoro o di un servizio, non costituisce reddito IRPEF per chi lo riceve. In termini fiscali, si tratta di una donazione o “liberalità” e non di un provento tassabile.
Normativa sulle successioni e donazioni
È qui che entra in gioco la normativa sulle successioni e donazioni: in Italia le donazioni tra coniuge e parenti in linea retta sono esenti fino a 1 milione di euro per beneficiario; oltre la franchigia si applica l’aliquota del 4% sull’eccedenza. Per fratelli e sorelle la franchigia è 100 mila euro (6% sull’eccedenza), mentre per altri parenti fino al quarto grado non c’è franchigia ma la tassa del 6%. Per gli altri soggetti l’aliquota è dell’8%. Le franchigie e aliquote sono riportate nelle schede ufficiali dell’Agenzia delle Entrate con le riduzioni in caso di disabilità.
Un secondo tassello riguarda la forma della liberalità. La Cassazione (n. 7442/2024) ha chiarito che le donazioni informali o indirette, come il bonifico di somme tra familiari, non scontano l’imposta di donazione se non risultano da atti soggetti a registrazione; ciò non toglie che, se il contribuente le “dichiara” in un atto registrato o in sede di accertamento, possa scattare l’imposta secondo le regole generali. Il punto chiave, ai fini IRPEF, è che non diventano reddito per il solo fatto di essere accreditate su un conto.
Rimesse dall’estero
In passato l’Italia aveva introdotto un prelievo dell’1,5% sui money transfer verso Paesi extra-UE (art. 25-novies, DL 119/2018), cioè sui trasferimenti eseguiti tramite istituti di pagamento senza passare da un conto. Quella imposta è stata abrogata con la Legge di Bilancio 2021: oggi non esiste un balzello ad hoc sulle rimesse, né in uscita né tantomeno in entrata verso l’Italia. Resta naturalmente ferma la normale disciplina su donazioni e antiriciclaggio.
Sul fronte antiriciclaggio, banche e istituti di pagamento applicano gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette previsti dal d.lgs. 231/2007 e dalla normativa UIF/Banca d’Italia. Questo significa controlli sull’identità delle parti e sulla coerenza economica delle somme, non un’imposta extra per il beneficiario. Per chi riceve, la buona regola pratica resta conservare la tracciabilità: causale del bonifico (es. “liberalità familiare”), prova del rapporto di parentela, eventuale corrispondenza che spieghi lo scopo del trasferimento.
Nota: questo testo è informativo e non sostituisce il parere di un professionista abilitato; in presenza di situazioni complesse (importi elevati, pluralità di beneficiari, donazioni collegate ad acquisti immobiliari) conviene richiedere un inquadramento personalizzato.