Il Risarcimento Diretto (CARD): il Senato approva l’estensione alle compagnie straniere

Risarcimento Diretto

— di Lodovico Radice

È recente la notizia che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che introduce una rilevante modifica al Codice delle Assicurazioni Private (CAP), prevedendo l’estensione della gestione dei sinistri in regime CARD anche alle imprese assicuratrici con sede legale in uno stato estero dell’Unione Europea, è stato approvato dal Senato lo scorso 30 maggio, per passare ora all’esame della Camera.

Il Risarcimento diretto (CARD)

Per capire la portata di una tale modifica, auspicata da tempo dal mercato e destinata a correggere un’anomalia che riguarda soprattutto il settore dei motocicli e ciclomotori, è necessario fare un passo indietro, tornando alla genesi del cosiddetto “Risarcimento Diretto”.

Come noto, la procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (art. 249 del d.lgs.209/2005 e DPR 254/2006), innovando radicalmente il comparto della responsabilità civile autoveicoli, caratterizzato sino ad allora da prassi consolidate, sia nella definizione del pricing sia nell’organizzazione dei processi liquidativi.

Il sistema conosciuto altresì come CARD (la convenzione che disciplina il meccanismo di regolazione dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione) riguarda la gestione di alcune specifiche tipologie di sinistri per i quali il risarcimento dei danni viene effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa del danneggiato (impresa gestionaria), che si rivale successivamente sull’impresa dell’assicurato responsabile che ha causato il sinistro (impresa debitrice).

In altri termini, intervenendo profondamente sull’impostazione del rapporto compagnie-clienti, il cliente danneggiato, in estrema sintesi, si rivolge alla propria compagnia – anziché a quella del responsabile civile del sinistro – per ottenere il risarcimento del danno subìto, sia esso di natura materiale oppure fisica. Il sistema, al quale devono aderire obbligatoriamente le sole compagnie italiane, è applicabile ai sinistri avvenuti nel territorio nazionale, tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

La compagnia del danneggiato provvede, quindi, al risarcimento di quanto dovuto in base alle condizioni di polizza e ottiene in cambio, dalla compagnia di controparte, un importo prefissato – detto forfait – il cui valore è definito annualmente dalle Autorità competenti in base al livello medio del costo dei sinistri che il sistema ha sostenuto nell’anno precedente.

L’obiettivo, nell’intento del Legislatore, era quello di contribuire, in ultima analisi, al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione R.C. auto, attraverso il miglioramento della qualità del servizio per l’utenza, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno, l’attenuazione dei motivi di conflitto tra le parti, con conseguente riduzione del contenzioso e la riduzione dei cosiddetti “costi impropri” (spese legali).

L’onere dei sinistri con il Risarcimento Diretto

Da un punto di vista tecnico, è chiaro che il calcolo del costo dei sinistri è stato profondamente modificato dal sistema di risarcimento diretto, con il quale ha assunto rilievo la distinzione fra sinistri subìti e sinistri causati. Se con il precedente sistema, il costo del sinistro per la compagnia del danneggiante era pari all’onere sostenuto per l’effettivo risarcimento del danno, con il nuovo sistema la compagnia sostiene un onere fisso (forfait), il cui valore è indipendente dal costo reale del sinistro.

La compagnia del danneggiato, che con il previgente sistema non sosteneva alcun esborso, con il sistema CARD si accolla, invece, la differenza fra il costo effettivo del danno risarcito e il forfait, differenza il cui valore può essere positivo, negativo o nullo in funzione del caso specifico, influenzando pertanto la politica di pricing adottata dalla compagnia.

Le anomalie del Risarcimento Diretto

Se nel suo complesso, a livello macro, e guardandone l’evoluzione temporale, la procedura di risarcimento diretto può avere avuto un effetto positivo di contenimento dei costi dei sinistri, in termini microeconomici è innegabile che il sistema, come ha evidenziato la nota indagine AGCM del 2013, ha mostrato carenze e comportamenti distorsivi, che hanno comportato una scarsa selezione dei rischi, una ridotta attenzione ai risarcimenti sotto la soglia del forfait e un limitato interesse ad arginare le frodi, pur dando atto che la Vigilanza è intervenuto negli anni, con provvedimenti specifici proprio a ricercare efficaci incentivi e disincentivi per eliminare tali distorsioni.

Il caso particolare del settore dei motocicli e ciclomotori

Occorre, innanzitutto ricordare, che i rimborsi previsti dalla CARD sono complessivamente inferiori al costo effettivo dei danni subiti dal veicolo non responsabile (mediamente del 20%). Questo nonostante che a livello di mercato totale, considerando tutte le compagnie e tutti i veicoli, si realizzi una compensazione tra i costi dei sinistri ed i relativi forfait, dal momento che per ciascun sinistro a risarcimento diretto c’è una compagnia di assicurazioni che paga il danno al proprio assicurato non responsabile e quella della controparte che rimborsa il forfait. Tale compensazione non si realizza però a livello di singoli veicoli e in particolare nel caso di motocicli e ciclomotori, i quali, nel caso di sinistro con un’autovettura subiscono normalmente danni superiori a quelli della controparte, indipendentemente dall’attribuzione della responsabilità.

L’effetto della distorsione sul mercato è ben noto da tempo, perché, se si considerano i dati del 2021,   risulta che la metà dei consumatori, che hanno acquistato attraverso i comparatori online una assicurazione per il proprio veicolo a due ruote, ha scelto una polizza «no CARD», cioè non soggetta al risarcimento diretto, che oggi può essere proposta in Italia solo da compagnie straniere, che stanno godendo di un ingiustificato vantaggio a danno delle imprese italiane, in quanto, non essendo obbligate ad aderire alla procedura di risarcimento diretto, possono praticare tariffe decisamente più competitive.

L’obiettivo, pertanto, della modifica introdotta nel DDL concorrenza, è quello di introdurre le stesse regole per tutti gli operatori, nel rispetto del criterio di concorrenza soprattutto nell’ottica di garantire la medesima tutela degli interessi degli assicurati, a prescindere dallo Stato dell’Unione Europea in cui operi la compagnia.

Una nuova riforma del sistema di risarcimento diretto?

Se la modifica approvata al Senato passasse definitivamente nei termini proposti, il sistema del risarcimento diretto avrebbe eliminato la discriminazione fra compagnie italiane e estere, senza però risolvere il vero problema che, dopotutto, è alla base delle anomalie, ovverosia il rimborso forfettario che, ove imposto a tutte le compagnie operanti in Italia, porterebbe ineludibilmente ad un aumento delle tariffe per i motocicli e ciclomotori, come hanno già paventato le associazioni dei consumatori.

Per ovviare quantomeno alle distorsioni presenti fra categorie di veicoli diversi, che non sono le uniche, l’Ordine degli Attuari propone, ad esempio, di sostituire i rimborsi forfettari con rimborsi “a piè di lista”, opportunamente regolamentati, nel caso in cui siano coinvolti veicoli appartenenti a settori diversi, ricordando, a tale proposito, che i rimborsi “a piè di lista” sono già previsti dalla procedura CARD per le lesioni subite dai trasportati, per tutti i veicoli.

È, dunque, auspicabile che il problema sia affrontato con maggior respiro, valutando una più ampia riforma della procedura, esaminando soprattutto la possibilità di superare il forfait con regole di rimborso dei risarcimenti a piè di lista.

Foto di copertina yasser-abu-ghdaib-4mRPV4lqAWc-unsplash

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