Servizi di crowdfunding per le imprese: le disposizioni di Banca d’Italia

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Tratto da legaltweet.it

di Alessandro De Nicola
Con provvedimento dell’8 maggio 2024, Banca d’Italia ha emanato – a seguito di pubblica consultazione – le “Disposizioni di attuazione dell’art. 4-sexies.1 del TUF in materia di servizi di crowdfunding per le imprese”, destinato agli intermediari vigilati e ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
Il provvedimento introduce obblighi informativi da parte dei soggetti autorizzati alla fornitura di servizi di crowdfunding nei confronti delle Autorità competenti, i quali dovranno comunicare “senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’art. 15, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/150. A titolo esemplificativo, si considerano modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione, le variazioni rilevanti dei dispositivi di governance, dei meccanismi di controllo interno e dei servizi compresi nel programma di attività presentato in fase di autorizzazione (es., l’inclusione nel programma di attività di servizi ulteriori come la gestione individuale di portafogli di prestiti), la conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali”.

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